IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva, letto il ricorso n. 267/c, depositato il 1° giugno 2004 da Veri Enio, rappresentato da D'Ortona Giuseppe come da atto di delega in atti depositato all'udienza del 30 settembre 2004, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 000224/A/04, elevato in data 25 febbraio 2004 lungo la S.S. 16 Adriatica al Km 486 - 500 dalla Polizia municipale di Fossacesia, notificato a mezzo servizio postale in data 15 aprile 2004. Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e' stato tempestivamente proposto; Considerato che e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 la' dove prevede che la «notizia, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, da parte dell'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, deve essere effettuata a seguito di comunicazione a carico del conducente quale responsabile della violazione e, nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo con conseguente decurtazione dei punti sulla patente di quest'ultimo»; Ritenuto che nel caso de quo il collegamento giuridico tra la res giudicanda e la norma, l'art. 126-bis del C.d.S. ritenuta incostituzionale appare rilevante: poiche', nel caso di specie, dati tutti gli elementi della fattispecie concreta, l'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 e' tra le norme di cui non e' da escludere l'applicazione per la risoluzione della causa, poiche', come risulta dai verbali contestati, non e' stato identificato il conducente dell'auto de quo. Ritenuta la non manifesta infondatezza: per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto, a fronte di tale previsione normativa, non tutti i cittadini avrebbero pari dignita' sociale e sarebbero uguali davanti alla legge e non tutti potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi poiche' la norma, di cui si dubita, introduce una singolare sanzione a carattere intermittente o eventuale a secondo di chi sia il proprietario del mezzo. E' applicabile solo nel caso in cui il titolare del mezzo sia patentato e questa condizione pone, di per se', un discrimine non ragionevole ma, all'interno dei destinatari patentati, solo chi e', come il ricorrente, un privato, viene colpito dalla sanzione soprattutto, quando, per vari motivi, che legittimamente rientrano nella sua sfera di liberta', non vuole indicare chi tra i familiari ha preso la sua auto oppure, non sa, non conosce chi ha utilizzato il mezzo. Se, invece, titolare del mezzo e' il legale rappresentante della persona giuridica o un suo delegato, la sanzione non colpirebbe nemmeno il proprietario dell'autoveicolo ma il suo legale rappresentante o, peggio ancora, un soggetto ulteriore e scelto con criteri del tutto soggettivi e causali; che inoltre il suddetto art. 126-bis C.d.S potrebbe essere incostituzionale per violazione sempre dei suddetti artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte dove prevede «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica nell'ipotesi che il legale rappresentante o un su delegato ometta di fornire i dati richiesti all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180 comma 8 (pagamento di una somma di denaro); che e' evidente, anche in siffatta ipotesi, la discriminazione tra il proprietario di una autovettura che sia persona giuridica e chi non lo e', in quanto il legale rappresentante ha la possibilita' di effettuare un pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio mentre il privato non ha questa possibilita'. Bisogna, infine, rilevare come la possibilita' di irrogare sanzioni di carattere personale quale la decurtazione dei punti, senza la contestazione immediata, anche se previsto dalla legge, costituisce di per se' una compromissione del diritto di difesa, in contrasto con quanto statuito dall'art. 24 comma 2 della Costituzione, non essendo consentito ne' al proprietario che non sa chi era il conducente ne' al conducente indicato come tale dal proprietario, la possibilita' di controdedurre e di difendersi nel corso del procedimento. Tale compressione, sopportabile con riferimento a sanzioni pecuniarie, non e' accettabile con riferimento a sanzioni di carattere personale.